Confartigianato Trasporti informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2022 che definisce le modalità di erogazione del credito d’imposta del 20% sugli acquisti di gas naturale liquefatto effettuati a partire dal 1° febbraio e sino al 31 dicembre 2022.
In particolare vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per un importo complessivo di 25 milioni di euro per il 2022, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli nel rispetto del limite di spesa previsto.
Si ricorda che possono accedere al contributo le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
L’importo del credito è pari al 20% della spesa sostenuta nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di GNL al netto dell’Iva e comprovato mediante fatture elettroniche d’acquisto presenti sullo SDI.
Il periodo non comprende l’intero anno solare poiché l’autorizzazione all’agevolazione da parte della Commissione europea decorre dal 1° febbraio 2022. Inoltre, l’autorizzazione Ue fissa il limite massimo del credito d’imposta concedibile nel 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 4 milioni di euro ad impresa.
Per costo ammissibile, la Commissione Ue intende la differenza tra il prezzo medio di acquisto del GNL da parte dell’impresa nel 2022 e quello dell’anno 2021 moltiplicato per 1,5.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso una piattaforma che sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per il periodo stabilito dallo stesso decreto direttoriale attuativo.
Si attende ora l’emanazione del relativo decreto direttoriale attuativo per la fruizione della misura.