Con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7127 del 2 marzo 2023, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione ha dato dei chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle previsioni dell’art. 80 del Codice della Strada cercando di fornire disposizioni univoche utili a disciplinare in modo omogeneo il perimetro operativo dei futuri centri di controllo privati, nonché degli ispettori autorizzati sia nell’attività di questi stessi centri sia presso i centri di controllo della motorizzazione o da questi autorizzati.
Secondo la circolare, i veicoli di categoria N e O soddisfano per natura i requisiti richiesti per la certificazione della classificazione ADR, ma ciò non implica necessariamente che siano destinati al trasporto di merci pericolose. Pertanto, se un proprietario che porta un veicolo in revisione richiede il rilascio di un modulo DTT 306, noto anche come “barrato rosa“, la revisione dovrà essere effettuata da un ispettore abilitato.
Al contrario, anche se il veicolo soddisfa i requisiti di cui alla parte 9 dell’Accordo ADR, ma il proprietario non richiede il rilascio/rinnovo del “barrato rosa”, la revisione potrà essere effettuata anche da un ispettore autorizzato.
La circolare ha inoltre chiarito che i veicoli ATP necessitano di un attestato ATP valido (“barrato blu“) e della revisione periodica valida per poter circolare e trasportare alimenti a temperatura controllata. Tuttavia, se il certificato ATP è scaduto e le condizioni non sono soddisfatte o se il proprietario non ha intenzione di rinnovarlo, il veicolo può essere riclassificato da “trasporto specifico” a “trasporto cose” dall’ispettore autorizzato, previa presentazione di un nuovo documento di circolazione (DU) rilasciato in duplice copia dopo la suddetta riclassificazione.