Lo scorso 14 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione in prova dei veicoli.
Il nuovo decreto prevede che il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati e al numero di collaboratori stabili, è in rapporto di 1 autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati, per un totale complessivo non superiore a 100 autorizzazioni.
L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
L’autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l’autorizzazione e la relativa targa entro 10 giorni dalla scadenza, decorsi inutilmente i quali l’Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa.
I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che verranno stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.
La titolarità dell’autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione stessa o un dipendente, anch’esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione.
Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.
Infine, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’autorizzazione o della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell’avvenuta presentazione della denuncia. Il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta.