Tachigrafo intelligente: dal 31 dicembre 2024 sarà necessario dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti

La DG Move, ovvero la Direzione generale della Mobilità della Commissione europea responsabile dei trasporti all’interno dell’Unione europea, ha informato gli Stati membri che a partire dal 31 dicembre 2024, i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo analogico o digitale dovranno essere in grado di presentare, all’atto di un controllo su strada, le registrazioni delle proprie attività (nello specifico, i fogli di registrazione, la carta del conducente, le registrazioni manuali e i tabulati) per un periodo fino a 56 giorni precedenti il giorno della verifica  (non più 28 giorni come è in vigore attualmente).

Le carte conducente omologate da luglio 2023 sono già conformi alle nuove disposizioni, grazie alla memoria potenziata in grado di registrare 56 giorni di attività. Tuttavia, i conducenti che utilizzano carte di vecchia generazione, ancora valide, potranno soddisfare l’obbligo integrando i dati mancanti con le stampe cartacee dei 28 giorni precedenti, da conservare a bordo del veicolo.

In alternativa dovranno necessariamente dotarsi di una carta di nuova generazione. In questo secondo caso, per i periodi di guida a partire dal 1° gennaio 2025, i conducenti dovranno avere le stampe per dimostrare i 56 giorni precedenti al controllo, tenendo conto del momento in cui hanno iniziato a utilizzare la nuova carta.

Il rilascio della nuova carta tachigrafica avviene presso le Camere di Commercio competenti per residenza del richiedente, chiedendo la sostituzione della scheda tachigrafica per «modifica dati».

Questa disposizione deriva dalla modifica fatta dall’Unione Europea che, attraverso l’adozione di una norma contenuta nel cosiddetto 1° Pacchetto Mobilità (Regolamento 1054/2020 – art. 2), ha cambiato l’Art. 36 del Regolamento (UE) 165/2014 – Tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.

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