Il Ministero dell’Interno, attraverso la circolare n. 4054 dell’8 febbraio 2024 e il relativo allegato (scaricabile in basso), ha presentato le modifiche fatte al codice della strada e delle assicurazioni private.
La modifica del comma 1 dell’art. 193 cds ha apportato delle novità sul tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli. Nello specifico, il nuovo art. 1, comma 1, lett. m) contiene una nuova definizione di veicolo che aggiunge un ulteriore elemento identificativo rispetto alla generica indicazione di “veicoli a motore”. Difatti, viene evidenziato che il veicolo a motore, per essere considerato tale, deve essere “azionato esclusivamente da una forza meccanica”, il che esclude tutti quei veicoli che, sebbene dotati di motore, per poter circolare devono essere azionati anche dalla forza muscolare del conducente (ad esempio, i velocipedi a pedalata assistita o i cicli a propulsione), ovvero quelli in cui la propulsione del motore non è esclusiva, (come, ad esempio, i monopattini elettrici dove la propulsione del motore elettrico è prevalente).
Inoltre, la norma prevede determinate caratteristiche tecniche che devono avere i veicoli soggetti all’obbligo assicurativo:
1. una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h;
2. un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14.
Le due condizioni indicate sono alternative e, pertanto, è sufficiente che una delle due sia presente per soddisfare l’obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 193 cds.
Oltre a questo tipo di veicoli, l’art. 1, comma 1, lettera m) menziona anche i rimorchi destinati ad essere trainati da un altro veicolo a prescindere che sia agganciato o meno a quest’ultimo. Dunque, per effetto di tale specificazione, l’obbligo di copertura assicurativa per i rimorchi è sempre previsto anche quando non siano agganciati ad altro veicolo (si tratta del cosiddetto “rischio statico”).
Nella nuova formulazione dell’art. 193 del cds la definizione di veicolo che deve essere sottoposto ad obbligo assicurativo è strettamente legata al concetto di circolazione. Da ciò ne deriva che i veicoli sono sottoposti all’obbligo assicurativo quando, nel caso e al momento dell’incidente, erano utilizzati per assolvere alla loro funzione naturale, ovvero circolare, ma non lo sono di certo solo se gli stessi, in un determinato momento, sono impiegati per attività diverse dalla circolazione (si pensi ad esempio ad un’autogru che si trova in sosta, anche in sede stradale, e abbia in funzione il braccio meccanico o che sia utilizzata come presa di forza meccanica per attività agricola o industriale).
Sono soggetti all’obbligo di assicurazione anche i veicoli che non sono in circolazione sulla strada; facendo riferimento al concetto di “terreno”, la norma, estende l’obbligo anche ai veicoli fuori dalla strada che si trovano in aree non sottoposte a restrizioni di accesso.
Inoltre, la norma sottolinea che sono soggetti ad obbligo assicurativo tutti i veicoli, siano essi fermi o in movimento, pertanto l’obbligo di assicurazione scatta per i veicoli che sono in movimento o in sosta sulla strada o anche fuori di essa.
Infine, la normativa in questione dispone alcune ipotesi di deroga dall’obbligo di assicurazione, più in particolare, la prima deroga si riferisce ai veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, per i quali si riscontrano le seguenti possibili ipotesi:
• veicolo per il quale il proprietario ha chiesto la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai fini della demolizione;
• veicolo cancellato dal PRA come conseguenza della revoca o annullamento della carta di circolazione. Si tratta dei casi in cui viene accertato che il documento è stato rilasciato illegittimamente;
• veicolo cancellato dal PRA ai fini dell’esportazione. In questo caso, avendo il foglio di via per recarsi ai transiti di confine, il veicolo è ancora utilizzato conformemente alla sua funzione come mezzo di trasporto e, pertanto, rimane sottoposto all’obbligo assicurativo. Tuttavia, quando scade la validità del foglio di via, il veicolo deve essere considerato formalmente e sostanzialmente ritirato dalla circolazione e, di conseguenza, non più soggetto all’obbligo assicurativo.
Il secondo caso si riferisce all’uso vietato del veicolo in conseguenza di un provvedimento adottato dall’autorità. Ad esempio, nelle seguenti ipotesi:
• confisca;
• sequestro amministrativo;
• fermo amministrativo;
• fermo fiscale;
• sequestro penale;
• sospensione dalla circolazione per circolazione senza revisione;
• ritiro della carta di circolazione;
• sospensione della carta di circolazione;
• ritiro delle targhe.
In tutte le ipotesi sopra elencate, pertanto, in caso di circolazione su strada, il veicolo non coperto da assicurazione non sarà soggetto alle sanzioni di cui all’art. 193, ma a quelle previste dalle singole norme per le quali è stato adottato il provvedimento che ne ha vietato la circolazione.
Il terzo caso di deroga all’obbligo dell’assicurazione si riferisce ai veicoli che non sono idonei all’uso come mezzo di trasporto e, cioè, inidonei a potersi mettere in movimento. Si tratta dei veicoli non più tecnicamente idonei ai fini della circolazione perché, ad esempio, privi del motore o delle ruote.
L’ultima ipotesi di deroga si riferisce al veicolo per il quale l’interessato ha comunicato la sospensione dell’utilizzo dello stesso.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia ad una attenta lettura della circolare in oggetto.