La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 24489 dell’11 agosto 2023 in cui vengono fatti alcuni chiarimenti in merito alle procedure per l’agganciamento di autoveicoli eccezionali con rimorchi e semirimorchi.
La circolare spiega che attualmente gli agganciamenti dei veicoli eccezionali vengono effettuati attraverso il numero di targa con le relative annotazioni sui documenti dei veicoli, per consentire un controllo immediato da parte della Polizia; in realtà, però, non è sempre facile per i costruttori dei veicoli eccezionali accedere ai dati di immatricolazione (numero di targa) dei veicoli da abbinare, per cui l’abbinamento con riferimento al numero di telaio può costituire una valida alternativa.
Inoltre, l’agganciamento per targa costituisce una prassi e non un obbligo, e che lo stesso potrebbe essere considerato riduttivo in quanto l’identificazione mediante il numero di telaio assicura la permanenza nel tempo del riconoscimento del veicolo, a differenza della targa che potrebbe cambiare in seguito a smarrimento o furto. Per questo motivo il Ministero ritiene valida la possibilità di effettuare l’agganciamento per i veicoli eccezionali sia per targa, sia per numero di telaio, riportando sui documenti (certificato di approvazione) delle motrici eccezionali la seguente dicitura: “i rimorchi/semirimorchi eccezionali trainabili, devono essere identificati a seguito di visita e prova a seguito di visita e prova per agganciamento ai sensi dell’articolo 63 del CdS.” Sul documento unico di circolazione e di proprietà dei rimorchi/semirimorchi, di conseguenza, l’identificazione del veicolo trattore potrà essere effettuata indifferentemente per targa o numero di telaio.