Si avvicinano importanti scadenze per chi effettua trasporti internazionali. Alla fine di questo mese, il 30 settembre, scadrà infatti il termine per la presentazione delle domande di rinnovo e conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni per trasporti svolti nei Paesi extra Ue. Il 31 ottobre prossimo è invece il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT per l’anno 2023.
Per quel che riguarda la graduatoria CEMT si ricorda che per le imprese che non hanno ancora effettuato trasporti nell’area extra Ue sarà valutato il solo punteggio dato dai veicoli in disponibilità (che varia in base alla classe Euro V ed Euro VI), in relazione alle CEMT da attribuire. Partecipano anche che non hanno mai chiesto autorizzazioni bilaterali a viaggio.
Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni CEMT per il 2022 e che non le hanno utilizzate, invece, non potranno ottenere il rinnovo per il 2023, ma potranno comunque partecipare alla graduatoria inviando la domanda entro il 31 ottobre.
Per il rinnovo CEMT, infatti, occorre aver effettuato almeno 11 percorsi nei primi 11 mesi dell’anno con il permesso multilaterale. Inoltre, l’impresa dovrà disporre di veicoli di classe Euro V ed Euro VI, in numero almeno pari alle autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo.
Si ricorda che la restituzione dei fogli CEMT contenuti nei libretti di viaggio utilizzati andrà effettuata entro i 15 giorni del mese successivo.
Per quel che riguarda il rinnovo in assegnazione fissa delle autorizzazioni possono essere richieste e rinnovate qualora si siano effettuati almeno 24 viaggi, dal mese di ottobre dell’anno precedente al settembre dell’anno in corso.
Le autorizzazioni a viaggio a titolo precario, invece, possono essere ottenute durante l’anno, presentando apposita domanda.
Infine, le autorizzazioni bilaterali utilizzate nel 2022 saranno considerate ai fini del rinnovo/conversione solo se restituite al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili entro e non oltre il 15 ottobre. Vige, in ogni caso, l’obbligo di restituzione delle autorizzazioni ottenute una volta scadute, anche se non utilizzate. La loro mancata restituzione comporta, infatti, la sospensione della domanda di rilascio di ulteriori titoli per l’anno successivo.
I diritti dovuti al Mims potranno essere pagati soltanto tramite il Portale dell’Automobilista o tramite Pago PA.