Sea Modal Shift: pubblicato il decreto che definisce le modalità di rendicontazione delle domande riferite alla I annualità

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso note le modalità di presentazione delle istanze di rendicontazione riferite alla prima annualità (2023-2024) dell’incentivo Sea Modal Shift.

Il MIT, specifica nel decreto, che le imprese interessate dovranno, a pena di inammissibilità, presentare le domande di rendicontazione solo attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da RAM Spa, società in house dello stesso ministero e deputata alla gestione della istruttoria di questo incentivo, raggiungibile al sito www.ramspa.it entro e non oltre le ore 12,00 del 30 gennaio 2025 alle ore 12,00 del 30 aprile 2025.

Le domande, che dovranno essere redatte in lingua italiana o in lingua straniera ma corredata da traduzione giurata in lingua italiana, dovranno essere presentate attraverso il seguente procedimento:

  • In una prima fase i soggetti beneficiari dovranno fornire in maniere analitica la rendicontazione dei viaggi effettuati nell’annualità in cui sono stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nel piano previsionale degli imbarchi, contestualmente aggiornato;
  • La seconda fase, invece, riguarderà l’effettivo pagamento.

 Il Ministero chiarisce anche che L’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione, mediante CIE, CNS o SPID riferibile a:

  1. legale rappresentante dell’impresa proponente come risultante dal Registro delle imprese, nel caso di Impresa richiedente italiana o estera con sede operativa in Italia;
  2. delegato in caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo.

La rendicontazione inoltre dovrà contenere i seguenti requisiti:

  1. tratta marittima utilizzata;
  2. importo pagato al netto dell’IVA per tratta marittima utilizzata;
  3. numero dei viaggi effettuati per tratta marittima utilizzata.
  4. Per le imprese risultate ammissibili alla fase di acconto, tale rendicontazione dovrà riguardare:
  5. a) per le rotte presenti nella rendicontazione relativa all’istanza di acconto, esclusivamente i viaggi effettuati nel periodo 6 giugno 2024 – 5 dicembre 2024 e quietanzati alla data di presentazione della richiesta;
  6. b) per le rotte ammissibili, ma non presenti nella rendicontazione relativa all’istanza di acconto, invece, potranno essere rendicontati i viaggi relativi al periodo 6 dicembre 2023 – 5 dicembre 2024 e quietanzati alla data di presentazione della richiesta; quindi esclusivamente su ulteriori rotte incentivabili rispetto a quelle già certificate dalla società armatoriale in fase di acconto.
  7. Per le imprese che non abbiano presentato istanza di acconto e per quelle risultate non ammissibili alla fase di acconto pur avendo presentato istanza, tale rendicontazione dovrà riguardare i viaggi effettuati nel periodo 6 dicembre 2023 – 5 dicembre 2024 e quietanzati alla data di presentazione della richiesta.
  8. Inoltre, per i raggruppamenti di imprese, consorzi o cooperative che presentano istanza di rendicontazione per conto dei propri associati (è necessaria la delega per la rendicontazione attraverso la compilazione dell’Allegato 1), sarà necessario compilare un elenco in cui viene riportato per ciascuna impresa associata: la ragione sociale, la Partita IVA, il codice Albo/REN e il numero di imbarchi da rendicontare. Tale inserimento potrà essere effettuato secondo due modalità alternative tra loro: inserimento manuale di ogni singola anagrafica impresa oppure inserimento massivo delle anagrafiche imprese da foglio di calcolo.
  9. La compilazione del Riepilogo di rendicontazione degli imbarchi andrà effettuata per singola rotta, così come individuate all’Allegato A del Regolamento e dal Decreto n. 1/2024 (ulteriori rotte) e per tipologia di veicolo, così come individuate all’art. 5, comma 2 del Regolamento.
  10. COME EFFETTUARE LA RENDICONTAZIONE
  11. La documentazione da allegare ai fini della rendicontazione è necessaria a comprovare l’effettuazione dei viaggi, debitamente quietanzati al momento di presentazione dell’istanza. Il Soggetto proponente potrà:
  12. a) rendicontare i viaggi singolarmente; in tal caso per ogni viaggio rendicontato viene riferito: vettore marittimo, la tipologia di veicolo utilizzato, il giorno, il mese e l’anno del viaggio, il numero di targa del veicolo, l’imponibile fatturato e pagato. Il documento attestante il viaggio può essere: fattura quietanzata, polizza o bolla di imbarco e relativo eventuale documento di quietanza;
  13. b) rendicontare i viaggi in modo cumulativo, presentando idonea certificazione rilasciata dal vettore marittimo o dal soggetto intermediario. Il Soggetto proponente dovrà presentare al vettore marittimo o al soggetto intermediario apposita richiesta di emissione della certificazione dei viaggi effettuati e quietanzati utilizzando il modello di cui all’Allegato 2; la certificazione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione dell’Allegato 3 e relativa tabella di rendicontazione.
  14. Qualora la certificazione sia rilasciata dal soggetto intermediario, lo stesso dovrà fornire idonea attestazione di pagamento, rilasciata dall’armatore. Le certificazioni dovranno contenere esclusivamente i viaggi effettuati sulle rotte incentivate, individuate dall’Allegato A del Regolamento e dal Decreto n. 1/2024 (ulteriori rotte), debitamente quietanzati e riferiti al periodo di incentivazione. In tal caso, attraverso apposito allegato, per ogni viaggio rendicontato viene riferito: vettore marittimo, soggetto proponente, rotta, tipologia di veicolo utilizzato, il giorno, il mese e l’anno del viaggio, il numero di targa del veicolo, l’imponibile fatturato e pagato.
  15. Infine, il Ministero ricorda che il provvedimento di ammissione al contributo oppure di rigetto della domanda è notificato dal Ministero a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), all’esito della comunicazione delle risultanze dell’istruttoria effettuata da Ram Spa.

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