Con la pubblicazione del Decreto direttoriale n. 137 del 4 novembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state definite le modalità di funzionamento della seconda annualità (2024-2025) del nuovo programma di incentivi, denominato “Sea Modal Shift”.
Come indicato nel decreto in oggetto, i soggetti beneficiari sono singole imprese di autotrasporto conto terzi, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, che imbarcano su navi RO-RO e RO-PAX veicoli e/o casse mobili, accompagnati o meno dai relativi autisti.
Sono incentivati tutti gli itinerari marittimi in arrivo o in partenza da porti situati in Italia verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo indicati nel Regolamento n. 166/2023, oltre alle rotte che saranno evidenziate da parte delle imprese richiedenti il contributo all’atto della domanda.
L’incentivo riconosciuto ai singoli beneficiari prevede un contributo massimo erogabile pari a 30 centesimi di euro per ciascuna unità veicolo imbarcata, moltiplicati per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.
L’obiettivo della misura è decongestionare la rete viaria e ridurre l’impatto del trasporto di merci su gomma, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax. Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi.
Per la presentazione delle domande per l’ottenimento del contributo Sea Modal Shift – II annualità 2024-2025, il decreto direttoriale in questione sottolinea che la piattaforma sarà a partire dalle ore 12.00 del 06 novembre 2024 alle ore 12.00 del 5 dicembre 2024.
Di seguito è possibile accedere direttamente alla piattaforma, cliccando sul link: https://bitly.cx/ufWQ
Inoltre, si ricorda che è attivo un servizio di help-desk accessibile al seguente indirizzo mail: seamodalshift@ramspa.it
Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze ricordiamo che l’impresa richiedente, anche se associata ad un raggruppamento di imprese, a un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo.
Il procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:
a) la fase di accesso, finalizzata a stimare, ad opera del Soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole Imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del piano previsionale di imbarco di veicoli per il periodo di incentivazione, su tratte marittime oggetto di incentivazione, da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità;
b) la successiva fase di rendicontazione degli imbarchi, nel corso della quale i soggetti beneficiari hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei viaggi effettuati nell’annualità in cui sono stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nella domanda.
Il secondo periodo di incentivazione, invece, inizierà il 6 dicembre 2024 e terminerà il 5 dicembre 2025.
Il decreto direttoriale, inoltre, prevede che le domande di accesso ai contributi del Sea Modal Shift dovranno pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata ed i soggetti che intendono presentare istanza di ammissione all’incentivo dovranno essere in possesso della seguente strumentazione:
a) casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;
b) firma digitale qualificata associata al firmatario della istanza sia esso il Legale Rappresentante dell’Impresa richiedente oppure il suo delegato (solo in caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo);
c) CIE o CNS ovvero SPID associati al legale rappresentante dell’Impresa richiedente italiana oppure, nel caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo, al soggetto a cui è delegato il potere di rappresentanza.
L’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione, mediante CIE, CNS o SPID riferibile a:
a) legale rappresentante dell’impresa proponente come risultante dal Registro delle imprese, nel caso di Impresa richiedente italiana o estera con sede operativa in Italia;
b) delegato in caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo.
La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà contenere i seguenti elementi:
a) ragione sociale dell’Impresa richiedente;
b) sede legale dell’Impresa richiedente;
c) legale rappresentante dell’Impresa richiedente;
d) codice fiscale dell’Impresa richiedente;
e) partita IVA dell’Impresa richiedente;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell’Impresa richiedente;
h) firma del legale rappresentante dell’Impresa richiedente o del suo delegato (solo in caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo);
i) numero di iscrizione al Registro elettronico o numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori o analoga registrazione che consenta il trasporto delle merci su strada per conto terzi (licenza comunitaria);
l) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o analoghi registri nazionali;
m) piano previsionale degli imbarchi per l’annualità di incentivazione (6 dicembre 2024 – 5 dicembre 2025).
Si fa presente che la compilazione del piano previsionale degli imbarchi andrà effettuata per tipologia di veicolo. Per ulteriori rotte che verranno indicate dalle imprese, se ammissibili, il corrispettivo del tratto chilometrico stradale evitato sarà individuato con apposito decreto della Direzione generale. L’importo totale determinato attraverso la compilazione del piano previsionale degli imbarchi rappresenta una stima della quota di contributo richiesto attraverso la domanda. Il diritto al contributo viene maturato a conclusione della fase di rendicontazione. L’attività istruttoria, svolta da RAM S.p.A. è validata da apposita commissione, istituita presso il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata con decreto del Direttore generale per i porti, la logistica e l’intermodalità e costituita da personale in servizio presso il medesimo Ministero.
Il decreto in questione, infine, sottolinea come il provvedimento di ammissione al contributo oppure di rigetto della domanda sarà notificato dal Ministero a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), all’esito della comunicazione delle risultanze dell’istruttoria effettuata dal Soggetto gestore.
Il diritto al contributo dovrà essere comprovato a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (dal 6 dicembre 2024 al 5 dicembre 2025) attraverso la presentazione dell’istanza di rendicontazione.