Targhe Prova: il Ministero fornisce chiarimenti riferiti alla riconsegna delle autorizzazioni

La divisione 5 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti riferiti alla riconsegna delle autorizzazioni alla circolazione in prova dei veicoli (targhe prova).

In particolare, la nota in oggetto ribadisce che in virtù del DPR 229/2023, entrato in vigore il 29 febbraio 2024, le autorizzazioni non rinnovate entro 6 mesi dalla loro scadenza debbono essere restituite agli UMC entro 10 giorni decorrenti dallo scadere del predetto termine, decorsi inutilmente i quali gli UMC comunicano la mancata restituzione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro delle autorizzazioni e delle relative targhe.

Da ciò, spiega il MIT, ne deriva che fino al 28 febbraio 2024 compreso valeva la precedente normativa che prevedeva esclusivamente la validità annuale dell’autorizzazione alla circolazione di prova e nulla più. Inoltre, il rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione in prova, disciplinato dalla circolare n.4699/M363 del 4 febbraio 2004, ormai per giunta abrogata, prevedeva che una volta scaduti inutilmente i termini per richiedere il rinnovo, l’operatore poteva “esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa.

Tutto ciò per dire, spiega il Ministero, che la nuova regola che impone in ogni caso la restituzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova scadute e non rinnovate (e delle relative targhe), a prescindere dalla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione, deve ritenersi in vigore dal 29 febbraio 2024, non avendo le norme introdotte validità retroattiva.

Questa regola, pertanto, non si applica alle autorizzazioni scadute e non rinnovate (entro i termini prescritti) sino al 28 febbraio 2024

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